Scioperi, quali sono i diritti dei passeggeri in caso di volo cancellato?
Da parecchi mesi ormai la Germania è colpita da ondate di scioperi dei dipendenti del settore dei trasporti: il 7 […]

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Da parecchi mesi ormai la Germania è colpita da ondate di scioperi dei dipendenti del settore dei trasporti: il 7 e l’8 marzo ci sarà la terza agitazione (ma probabilmente non l’ultima) che interesserà decine di migliaia di passeggeri.
Quali sono i diritti dei passeggeri in caso di ritardo o sciopero?
È bene sapere che sia in caso di sciopero che in caso di ritardo i passeggeri hanno diritto all’assistenza: la compagnia aerea è obbligata a fornire ai viaggiatori, gratuitamente, pasti e bevande e, in base alla durata dell’attesa, persino un’eventuale sistemazione in albergo, con annesso trasferimento dall’aeroporto.
L’obbligo di assistenza è previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004 e le compagnie che non lo rispettano sono sanzionabili. Assistenza a parte, in caso di cancellazione del volo i passeggeri possono scegliere tra 3 opzioni:
- rimborso del prezzo del biglietto
- imbarco sul primo volo alternativo
- rinvio dell’imbarco in una data più comoda per il viaggiatore
I vettori hanno l’obbligo di offrire la riprotezione su un altro volo, tuttavia il passeggero può scegliere in base alle proprie esigenze.
In alcuni casi si ha diritto anche alla “compensazione pecuniaria”
Ai passeggeri spetta anche una “compensazione pecuniaria”. C’è, però, un ma: il Regolamento Europeo 261/2004 specifica che non c’è diritto alla compensazione se “la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”; con “circostanze eccezionali” si intendono instabilità politica, rischi per la sicurezza, maltempo, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi.
È evidente che se una compagnia aerea subisce uno sciopero del suo personale non può dire di non avere controllo alcuno su questo, pertanto in caso di ritardo – o, peggio – cancellazione causato da un’astensione dal lavoro del personale della compagnia i passeggeri dovranno ricevere anche la suddetta compensazione pecuniaria che, in base alla lunghezza della tratta, oscillerà tra i 250 e i 600 euro.
Attenzione, però: in caso di disservizi causati dallo sciopero del personale non appartenente alla compagnia aerea – per esempio il personale della sicurezza aeroportuale oppure il personale addetto ai bagagli o, ancora, i controllori del traffico aereo – non è prevista alcuna compensazione per il passeggero, ma solo assistenza e riprotezione.
Il risarcimento dei danni supplementari
A volte può capitare che i passeggeri, in caso di cancellazione del volo, non vengano riprotetti dalle compagnie oppure che queste ultime propongano dei voli alternativi ad orari improponibili; insomma, può capitare che i viaggiatori siano costretti a sostenere delle spese (talvolta anche molto importanti) per taxi, hotel oppure per dei voli operati da altre compagnie. Ecco, in questi casi si parla di “danni supplementari”: i passeggeri ne hanno diritto a patto, però, che lo sciopero interessi il personale appartenente alla compagnia aerea con la quale si viaggia; è molto importante, infine, che tutte le spese extra vengano documentate altrimenti si può dire addio al risarcimento.
Insomma, in caso di ritardo o cancellazione del volo dovuto ad uno sciopero bisogna armarsi di pazienza (molta) e inviare quanto prima una richiesta di rimborso alla compagnia aerea, ricordandosi – come detto – di allegare tutte le ricevute delle spese.
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